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Procedura whistleblowing in sintesi

Sono, di seguito, riportati i principali temi trattati nella procedura Whistleblowing
adottata da SANDVIK ITALIA SPA, cui si rinvia per completezza di informazione.

1. Premessa

SANDVIK ITALIA SPA garantisce un ambiente di lavoro in cui è possibile segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all’interno della Società.

2. Chi può segnalare

Possono effettuare le segnalazioni:

  1. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  2. i lavoratori autonomi;
  3. i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. i liberi professionisti e i consulenti;
  5. i volontari e i tirocinanti;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i “Destinatari”).

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle
    violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi
    precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni
    sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Cosa può essere segnalato

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità
dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
    • appalti pubblici;
    • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
      finanziamento del terrorismo;
    • sicurezza e conformità dei prodotti;
    • sicurezza dei trasporti;
    • tutela dell’ambiente;
    • radioprotezione e sicurezza nucleare;
    • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    • salute pubblica;
    • protezione dei consumatori;
    • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
  3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
  4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

4. Di segnalazione interni attivati da Sandvik Italia spa

4.1 Come inviare la segnalazione

orma del
canale
(scritta o orale)
Descrizione del
canale di
segnalazione
Indirizzo / link Destinatario e Gestore della
segnalazione
Scritta Portale on-line Ethicspoint - Sandvik Federico Cosatti (Compliance Officer
SMS), Charlotta Malmlund (Chief
Compliance Officer SMS)
Orale Incontro diretto Richiedibile con raccomandata A/R
indirizzata a:
Sandivik Italia spa
Via An. Raimondi, 13 – Milano
alla c.a. Federico Cosatti (Compliance Officer SMS)
Federico Cosatti (Compliance Officer
SMS), Charlotta Malmlund (Chief
Compliance Officer SMS)

per le istruzioni relative all’utilizzo dei canali di segnalazione interna, si rinvia agli allegati alla procedura Whistleblowing

4.2 Contenuto della segnalazione

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui
    attribuire i fatti segnalati.

4.3 Processo di gestione della segnalazione

  • ricevimento delle segnalazioni: il destinatario provvede alla protocollazione
    della segnalazione e, entro 7 giorni dal ricevimento, invia al segnalante un
    avviso di ricevimento;
  • analisi preliminare delle segnalazioni: finalizzata a verificare l’ “ammissibilità”
    della segnalazione. In caso positivo, si passa alla successiva fase,
    diversamente, la segnalazione verrà archiviata;
  • fase istruttoria (accertamento delle segnalazioni): vengono avviate
    specifiche analisi, anche mediante il coinvolgimento di altre figure aziendali
    interessate e, qualora necessario, richiedendo ulteriori informazioni al
    segnalante
  • chiusura delle segnalazioni: archiviazione della segnalazione oppure invio
    della segnalazione agli organi preposti interni ovvero alle autorità giudiziarie
    per eventuali provvedimenti adottati. Entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore della segnalazione fornirà un riscontro al
    segnalante.

5. Ulteriori canali di segnalazione

6. Protezione del segnalante

  • Riservatezza: riservatezza dell’identità della persona segnalante, della
    persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella
    segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa
    documentazione
  • Misure di protezione: è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante (ad es. è nullo l’eventuale licenziamento comminato a seguito
    della segnalazione)
  • Misure di sostegno: sul sito dell’ANAC è pubblico l l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che fornisco alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:
    • modalità di segnalazione,
    • protezione dalle ritorsioni,
    • diritti della persona coinvolta,
    • modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

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